Sei qui:
È costituita un'associazione denominata "Greenpeace - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale".
La sede legale dell'associazione è in Roma.
Il trasferimento della sede legale in Roma non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.
È fatto obbligo all'associazione dell'uso, oltre che nella denominazione, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo O.N.L.U.S.
L'associazione aderisce all'organizzazione internazionale di Greenpeace mediante la partecipazione allo Stichting Greenpeace Council e ne accetta e riconosce i principi fondamentali.
L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e opera, senza fini di lucro, nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.
Gli scopi dell'associazione sono i seguenti:
Nel quadro delle finalità di cui sopra l'associazione perseguirà, per quanto possibile, gli scopi dello Stichting Greenpeace Council.
Secondo la filosofia di Greenpeace, l'associazione affronterà il perseguimento dei propri scopi in una prospettiva mondiale e non strettamente nazionale e regionale.
In particolare, ma senza che ciò costituisca limitazione degli scopi associativi, l'associazione potrà:
Nello svolgimento della propria attività l'associazione trarrà ispirazione dall'orientamento internazionale e dai comuni scopi dello Stichting Greenpeace Council.
E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra elencate. Essa potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e sue eventuali modifiche e integrazioni.
Il patrimonio dell'associazione è costituito:
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale per tutta la durata della vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
È comunque fatto obbligo all'associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
Il corpo sociale è composto da associati fondatori e associati ordinari, cui competono i medesimi diritti e doveri verso l'associazione. A tutti gli associati, in ragione della loro effettività, è garantito:
L'adesione all'associazione presuppone la piena accettazione da parte degli associati dello spirito e della lettera delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti. Gli associati hanno l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni assunte dagli Organi dell'associazione.
All'interno dell'associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
È fatto espresso divieto all'associazione di avvalersi, se non gratuitamente, di prestazioni professionali di servizi rese dai propri associati.
Sono associati fondatori coloro i quali sono intervenuti nell'atto costitutivo o che sono stati nominati quali fondatori fino alla data di approvazione del presente statuto.
La qualifica di associato fondatore è intrasmissibile.
Ciascun associato fondatore esprime un solo voto in Assemblea.
Qualsiasi persona fisica di età superiore agli anni 18 di nazionalità italiana o straniera può far parte dell'associazione quale associato ordinario, purché il candidato si sia particolarmente distinto, anteriormente alla presentazione della domanda di ammissione, per almeno due anni, in attività a favore degli scopi associativi, contribuendo significativamente con la propria attività allo sviluppo e al successo degli stessi, ovvero deve possedere competenze o capacità che possano contribuire significativamente all'attività associativa.
La domanda di ammissione del candidato ad associato ordinario deve contenere:
La domanda di ammissione del candidato ad associato ordinario, unitamente agli allegati, deve essere inviata al Presidente da due associati entro la fine del mese di febbraio.
Il Presidente, tramite gli Organi esecutivi, provvede a mettere a disposizione dell'Assemblea la relativa documentazione, almeno 15 giorni prima della stessa, contestualmente alla convocazione.
L'Assemblea deve deliberare, a maggioranza dei due terzi dei votanti, a suo discrezionale e insindacabile giudizio, sul possesso, da parte del candidato, di tutti i requisiti richiesti dal presente statuto per l'ammissione ad associato ordinario e sull'accoglimento o meno della relativa domanda di ammissione, con conseguente nomina.
La qualità di associato si perde per le seguenti cause:
Gli organi statutari dell'associazione sono:
È facoltà dell'Assemblea costituire un Collegio dei Probiviri.
L'Assemblea o il Consiglio Direttivo possono costituire uno o più comitati tecnici e scientifici con funzioni consultive, determinandone le modalità di organizzazione e di funzionamento.
L'Assemblea è organo deliberante e sovrano dell'associazione. Di essa fanno parte tutti gli associati, dei quali essa rappresenta l'universalità. Le sue deliberazioni, assunte in conformità del presente statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.
L'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno quindici giorni prima della riunione.
All'atto della convocazione deve essere messa a disposizione degli Associati la documentazione relativa a tutti i punti trattati nell'Ordine del Giorno.
Le riunioni dell'Assemblea ordinaria sono valide se risulta presente la maggioranza dei suoi componenti.
L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo.
L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della metà dei presenti più uno salvo i casi in cui sono richieste maggioranze diversamente qualificate ai sensi del presente statuto.
L'Assemblea straordinaria viene convocata nei casi previsti dall'art. 11, ultimo comma, e dall'art. 19 dello Statuto. L'Assemblea straordinaria può essere convocata altresì su richiesta di almeno 1/3 degli associati, che devono comunicare per iscritto le ragioni della convocazione.
Le riunioni dell'Assemblea straordinaria, sono valide se risulta presente la maggioranza degli associati tranne nei casi in cui l'Ordine del Giorno contempli i casi di delibera di modifica dello statuto associativo e di delibera di scioglimento e liquidazione dell'associazione (art. 11 e 19) per i quali occorre la presenza di almeno quattro quinti degli aventi diritto.
L'Assemblea straordinaria delibera validamente con la maggioranza favorevole della metà dei presenti più uno, salvo i casi di delibera di modifica dello statuto associativo, per i quali occorre il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, e di delibera di scioglimento e liquidazione dell'associazione, per i quali occorre il voto favorevole dei 3/4 degli associati (art. 11 e 19).
Gli associati possono delegare altro associato con delega scritta da consegnarsi al Presidente almeno tre giorni prima dell'Assemblea. Ogni associato può ricevere una sola delega.
L'Assemblea nomina un Presidente e un Segretario in occasione di ciascuna seduta assembleare.
Ciascun associato, in regola con il pagamento delle quote associative, ha diritto ad un solo voto. Il voto è espresso per alzata di mano, a meno che la maggioranza chieda che i voti siano espressi per iscritto.
I verbali delle Assemblee sono redatti dal Segretario dell'Assemblea e controfirmati dal Presidente e dal Segretario e sono custoditi presso la Direzione.
L'Assemblea ordinaria:
L'Assemblea straordinaria:
Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di indirizzo dell'attività dell'associazione.
Esso è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea e scelti tra gli associati.
In occasione della nomina l'assemblea eleggerà altri due Consiglieri destinati a sostituire, in ordine di anzianità, i Consiglieri che si siano dimessi o che siano cessati, per qualunque causa, dalla carica.
Tali Consiglieri subentreranno nelle funzioni dei Consiglieri venuti meno fino alla nomina dei nuovi, che dovrà avvenire nella prima assemblea utile.
In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque causa, di più di due consiglieri, il Consiglio Direttivo decade e i restanti consiglieri sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea, affinché quest'ultima provveda ad eleggere nuovamente l'intero Consiglio Direttivo.
Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.
Ciascun consigliere rimane in carica per tre esercizi, decorrenti dalla data della sua nomina, e decade dopo l'approvazione del terzo bilancio di sua competenza.
I componenti del Consiglio e il Presidente sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta.
Il Consiglio Direttivo è convocato, ogni qualvolta si manifesti la necessità, dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno otto giorni prima della riunione; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a cinque giorni.
Il Consiglio Direttivo deve ritenersi validamente convocato anche su richiesta scritta e motivata di almeno due suoi componenti effettuata nei termini di cui sopra.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se risulta presente la maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.
La carica di consigliere non dà diritto ad alcun compenso, salvo che al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica ricoperta e debitamente documentate.
Il Consiglio Direttivo promuove, indirizza e dà attuazione agli scopi dell'associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione stessa, in conformità alla legge ed allo statuto.
Ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali, in via esemplificativa e non tassativa, i poteri di accettare donazioni, liberalità e lasciti, richiedere ed incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti, compiere operazioni di banca, richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie, concludere e risolvere contratti compresi quelli di lavoro, acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili, stipulare convenzioni e contratti con enti pubblici o privati o con singoli individui.
Rientrano, altresì, nella competenza del Consiglio Direttivo le seguenti attività e operazioni:
Nell'esercizio dei propri compiti, il Consiglio Direttivo dovrà, in ogni caso:
Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
Ad esso spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma della medesima.
Egli inoltre:
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dall'Assemblea tra persone di adeguata professionalità, di cui almeno uno iscritto ad albi professionali o al Registro dei revisori contabili.
I Revisori durano in carica tre esercizi e decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del terzo bilancio di competenza dell'Organo. I Revisori sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta.
Il Collegio dei Revisori provvede alla vigilanza contabile e amministrativa sulla gestione dell'associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e presenta una propria relazione all'Assemblea sui bilanci annuali. I Revisori partecipano alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
È facoltà dell'Assemblea costituire un Collegio dei Probiviri con funzioni conciliative e consultive. Tale Organo, se costituito, avrà il compito di conciliare le vertenze che possono sorgere tra gli associati e gli Organi dell'associazione relative a:
Il Collegio dei Probiviri, se costituito, sarà composto da tre componenti eletti dall'Assemblea, che resteranno in carica per un periodo di due anni. La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'associazione. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere adottate a maggioranza dei suoi componenti.
La gestione finanziaria dell'associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Il bilancio consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e trasmesso all'Assemblea entro il primo trimestre dalla chiusura dell'esercizio. I bilanci consuntivi sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'associazione. Essi rappresentano le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.p.r. del 29 settembre 1973, n. 600 e sue eventuali modifiche e integrazioni.
I bilanci consuntivi devono essere accompagnati da un'apposita relazione illustrativa.
Ogni comunicazione o avviso scritto può essere notificato ad ogni associato personalmente o tramite posta prepagata, telex, posta elettronica, fonogramma o altro mezzo idoneo consentito dalla legge italiana.
Lo scioglimento dell'associazione avviene in tutti i casi contemplati dal Codice Civile e qualora l'Assemblea straordinaria lo deliberi.
L'Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori.
Il patrimonio residuo a seguito della liquidazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della L.n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per quanto non espressamente previsto, contemplato e regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi italiane vigenti in materia e, in particolare, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e sue eventuali modifiche e integrazioni.