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DENOMINAZIONE

Articolo 1

È costituita un'associazione denominata "Greenpeace - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale".

La sede legale dell'associazione è in Roma.

Il trasferimento della sede legale in Roma non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.

È fatto obbligo all'associazione dell'uso, oltre che nella denominazione, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo O.N.L.U.S.

RELAZIONI CON LO STICHTING GREENPEACE COUNCIL

Articolo 2

L'associazione aderisce all'organizzazione internazionale di Greenpeace mediante la partecipazione allo Stichting Greenpeace Council e ne accetta e riconosce i principi fondamentali.

SCOPI ASSOCIATIVI

Articolo 3

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e opera, senza fini di lucro, nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

Gli scopi dell'associazione sono i seguenti:

  • Promuovere con finalità di solidarietà sociale la protezione della natura e della biodiversità e la conservazione dell'ambiente in modo socialmente giusto, equo ed ecologicamente durevole a vantaggio e beneficio delle generazioni presenti e future;
  • Promuovere il conseguimento del disarmo nucleare e della pace.

Nel quadro delle finalità di cui sopra l'associazione perseguirà, per quanto possibile, gli scopi dello Stichting Greenpeace Council.

Secondo la filosofia di Greenpeace, l'associazione affronterà il perseguimento dei propri scopi in una prospettiva mondiale e non strettamente nazionale e regionale.

In particolare, ma senza che ciò costituisca limitazione degli scopi associativi, l'associazione potrà:

  1. Organizzare e svolgere azioni dimostrative dirette e non violente in relazione a problemi attinenti agli scopi associativi;
  2. Identificare, ricercare e verificare problemi attinenti agli scopi associativi sopra enunciati, sollecitare ed accrescere la pubblica attenzione ed informazione su tali problemi attraverso i mass media e altri programmi educativi, sviluppare e dare esecuzione a programmi di attività allo scopo di raggiungere tali obiettivi;
  3. Impegnarsi direttamente, promuovere, sviluppare, organizzare ricerche, conferenze, seminari ed altre attività culturali educative e di istruzione professionale, erogare contributi o premi in denaro sempre nel perseguimento degli scopi associativi;
  4. Cooperare con le altre organizzazioni di Greenpeace, incluso l'organo di governo internazionale di Greenpeace, con le altre associazioni aventi scopi similari o compatibili, fornire apporto e sostegno ad altre associazioni sempre che ciò sia coerente e compatibile con gli scopi associativi e con il presente Statuto;
  5. Promuovere la formazione ed esecuzione di provvedimenti legislativi, proporre e sostenere azioni giudiziali, sempre che tali attività siano coerenti con gli scopi associativi ed il proprio status di organizzazione non lucrativa di utilità sociale;
  6. Svolgere tutte quelle attività e tutte quelle operazioni che siano necessarie od incidentali per il conseguimento delle finalità dell'associazione, compresa l'edizione e la diffusione di pubblicazioni, la raccolta e l'accettazione di contributi e donazioni, l'acquisto, l'uso e la disponibilità di beni mobili ed immobili, il contrarre prestiti e l'ottenimento di finanziamenti mediante prestazioni di garanzia su beni o altrimenti;
  7. Svolgere qualunque altra attività che sia direttamente o indirettamente connessa con i summenzionati scopi associativi propri di una organizzazione non lucrativa di utilità sociale;
  8. Nominare propri rappresentanti nello Stichting Greenpeace Council, secondo le vigenti norme che regolano quest'ultimo.

Nello svolgimento della propria attività l'associazione trarrà ispirazione dall'orientamento internazionale e dai comuni scopi dello Stichting Greenpeace Council.

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra elencate. Essa potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e sue eventuali modifiche e integrazioni.

PATRIMONIO

Articolo 4

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

  1. da un fondo patrimoniale indisponibile;
  2. dalle quote annuali corrisposte dagli associati;
  3. dagli avanzi di gestione ritratti della conduzione delle attività istituzionali
  4. da donazioni, contributi, lasciti ed erogazioni liberali in genere di privati cittadini, enti privati ed enti pubblici.

    Il Consiglio Direttivo può, qualora non lo ritenga conforme ai principi associativi stabiliti dal presente Statuto, rifiutare l'erogazione, in una qualsiasi delle forme sopra citate, di contributi provenienti dai soggetti sopra indicati. In linea di principio, l'associazione, al fine di tutelare la propria indipendenza, non accetta fondi da istituzioni governative centrali e locali e partiti politici.
  5. dai proventi derivanti dalle attività connesse, accessorie e strumentali all'attività principale;
  6. da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
  7. da beni mobili e immobili ricevuti o acquistati in altro modo consentito dalle leggi italiane.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale per tutta la durata della vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

È comunque fatto obbligo all'associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ASSOCIATI

Articolo 5

Il corpo sociale è composto da associati fondatori e associati ordinari, cui competono i medesimi diritti e doveri verso l'associazione. A tutti gli associati, in ragione della loro effettività, è garantito:

  • pieno e paritetico diritto di voto su qualunque decisione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
  • la partecipazione alla vita associativa e ai comitati di cui all'art. 9, ultimo comma;
  • piena legittimazione alla eleggibilità alle cariche direttive.

L'adesione all'associazione presuppone la piena accettazione da parte degli associati dello spirito e della lettera delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti. Gli associati hanno l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni assunte dagli Organi dell'associazione.

All'interno dell'associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

È fatto espresso divieto all'associazione di avvalersi, se non gratuitamente, di prestazioni professionali di servizi rese dai propri associati.

ASSOCIATI FONDATORI

Articolo 6

Sono associati fondatori coloro i quali sono intervenuti nell'atto costitutivo o che sono stati nominati quali fondatori fino alla data di approvazione del presente statuto.

La qualifica di associato fondatore è intrasmissibile.

Ciascun associato fondatore esprime un solo voto in Assemblea.

ASSOCIATI ORDINARI

Articolo 7

Qualsiasi persona fisica di età superiore agli anni 18 di nazionalità italiana o straniera può far parte dell'associazione quale associato ordinario, purché il candidato si sia particolarmente distinto, anteriormente alla presentazione della domanda di ammissione, per almeno due anni, in attività a favore degli scopi associativi, contribuendo significativamente con la propria attività allo sviluppo e al successo degli stessi, ovvero deve possedere competenze o capacità che possano contribuire significativamente all'attività associativa.

La domanda di ammissione del candidato ad associato ordinario deve contenere:

  1. la dichiarazione scritta di presa visione dello statuto dell'associazione e l'esplicita accettazione dello stesso e degli scopi e dei principi ispiratori dell'associazione medesima;
  2. copia di un documento di identità e un accurato e completo curriculum vitae che evidenzi attitudini, esperienze di vita e professionali e i titoli posseduti.

La domanda di ammissione del candidato ad associato ordinario, unitamente agli allegati, deve essere inviata al Presidente da due associati entro la fine del mese di febbraio.

Il Presidente, tramite gli Organi esecutivi, provvede a mettere a disposizione dell'Assemblea la relativa documentazione, almeno 15 giorni prima della stessa, contestualmente alla convocazione.

L'Assemblea deve deliberare, a maggioranza dei due terzi dei votanti, a suo discrezionale e insindacabile giudizio, sul possesso, da parte del candidato, di tutti i requisiti richiesti dal presente statuto per l'ammissione ad associato ordinario e sull'accoglimento o meno della relativa domanda di ammissione, con conseguente nomina.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Articolo 8

La qualità di associato si perde per le seguenti cause:

  1. recesso volontario comunicato per iscritto al Presidente dell'associazione;
  2. decesso;
  3. esclusione decisa dall'Assemblea, con una maggioranza di almeno due terzi, a seguito di:
    • mancato versamento della quota di iscrizione annuale;
    • assenza ingiustificata a due assemblee consecutive;
    • svolgimento di attività incompatibili con gli scopi e/o principi ispiratori dell'associazione;
    • constatata violazione delle norme statutarie o delle deliberazioni degli organi dell'associazione;
    • assunzione di una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'associazione.Gli associati che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'associazione per le ragioni sopra elencate, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ORGANI

Articolo 9

Gli organi statutari dell'associazione sono:

  1. l'Assemblea;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Vice Presidente;
  5. il Collegio dei Revisori.

È facoltà dell'Assemblea costituire un Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea o il Consiglio Direttivo possono costituire uno o più comitati tecnici e scientifici con funzioni consultive, determinandone le modalità di organizzazione e di funzionamento.

L'ASSEMBLEA

Articolo 10

L'Assemblea è organo deliberante e sovrano dell'associazione. Di essa fanno parte tutti gli associati, dei quali essa rappresenta l'universalità. Le sue deliberazioni, assunte in conformità del presente statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno quindici giorni prima della riunione.

All'atto della convocazione deve essere messa a disposizione degli Associati la documentazione relativa a tutti i punti trattati nell'Ordine del Giorno.

Le riunioni dell'Assemblea ordinaria sono valide se risulta presente la maggioranza dei suoi componenti.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della metà dei presenti più uno salvo i casi in cui sono richieste maggioranze diversamente qualificate ai sensi del presente statuto.

L'Assemblea straordinaria viene convocata nei casi previsti dall'art. 11, ultimo comma, e dall'art. 19 dello Statuto. L'Assemblea straordinaria può essere convocata altresì su richiesta di almeno 1/3 degli associati, che devono comunicare per iscritto le ragioni della convocazione.

Le riunioni dell'Assemblea straordinaria, sono valide se risulta presente la maggioranza degli associati tranne nei casi in cui l'Ordine del Giorno contempli i casi di delibera di modifica dello statuto associativo e di delibera di scioglimento e liquidazione dell'associazione (art. 11 e 19) per i quali occorre la presenza di almeno quattro quinti degli aventi diritto.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente con la maggioranza favorevole della metà dei presenti più uno, salvo i casi di delibera di modifica dello statuto associativo, per i quali occorre il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, e di delibera di scioglimento e liquidazione dell'associazione, per i quali occorre il voto favorevole dei 3/4 degli associati (art. 11 e 19).

Gli associati possono delegare altro associato con delega scritta da consegnarsi al Presidente almeno tre giorni prima dell'Assemblea. Ogni associato può ricevere una sola delega.

L'Assemblea nomina un Presidente e un Segretario in occasione di ciascuna seduta assembleare.

Ciascun associato, in regola con il pagamento delle quote associative, ha diritto ad un solo voto. Il voto è espresso per alzata di mano, a meno che la maggioranza chieda che i voti siano espressi per iscritto.

I verbali delle Assemblee sono redatti dal Segretario dell'Assemblea e controfirmati dal Presidente e dal Segretario e sono custoditi presso la Direzione.

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Articolo 11

L'Assemblea ordinaria:

  1. delibera sui criteri di conduzione e gestione dell'associazione, cui il Consiglio Direttivo deve attenersi nello svolgimento delle sue funzioni;
  2. delibera sui bilanci consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo;
  3. procede all'elezione e alla revoca per giusta causa dei membri del Consiglio Direttivo con una maggioranza di due terzi dei votanti;
  4. decide in ordine alla costituzione di eventuali comitati tecnici e scientifici con funzioni consultive e ne determina le modalità di organizzazione e di funzionamento;
  5. delibera sulla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri;
  6. delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione, riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  7. nomina e revoca i componenti del Collegio dei Revisori;
  8. delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
  9. determina la quota associativa;
  10. delibera disposizioni regolamentari per la disciplina di attività e procedure su materie di sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

  1. delibera sulle modifiche dello statuto associativo;
  2. delibera sullo scioglimento e liquidazione dell'associazione;
  3. delibera sugli argomenti che, per legge o per statuto, non siano di competenza dell'Assemblea ordinaria.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di indirizzo dell'attività dell'associazione.

Esso è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea e scelti tra gli associati.

In occasione della nomina l'assemblea eleggerà altri due Consiglieri destinati a sostituire, in ordine di anzianità, i Consiglieri che si siano dimessi o che siano cessati, per qualunque causa, dalla carica.

Tali Consiglieri subentreranno nelle funzioni dei Consiglieri venuti meno fino alla nomina dei nuovi, che dovrà avvenire nella prima assemblea utile.

In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque causa, di più di due consiglieri, il Consiglio Direttivo decade e i restanti consiglieri sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea, affinché quest'ultima provveda ad eleggere nuovamente l'intero Consiglio Direttivo.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Ciascun consigliere rimane in carica per tre esercizi, decorrenti dalla data della sua nomina, e decade dopo l'approvazione del terzo bilancio di sua competenza.

I componenti del Consiglio e il Presidente sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta.

Il Consiglio Direttivo è convocato, ogni qualvolta si manifesti la necessità, dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno otto giorni prima della riunione; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a cinque giorni.

Il Consiglio Direttivo deve ritenersi validamente convocato anche su richiesta scritta e motivata di almeno due suoi componenti effettuata nei termini di cui sopra.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se risulta presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

La carica di consigliere non dà diritto ad alcun compenso, salvo che al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica ricoperta e debitamente documentate.

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo promuove, indirizza e dà attuazione agli scopi dell'associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione stessa, in conformità alla legge ed allo statuto.

Ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali, in via esemplificativa e non tassativa, i poteri di accettare donazioni, liberalità e lasciti, richiedere ed incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti, compiere operazioni di banca, richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie, concludere e risolvere contratti compresi quelli di lavoro, acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili, stipulare convenzioni e contratti con enti pubblici o privati o con singoli individui.

Rientrano, altresì, nella competenza del Consiglio Direttivo le seguenti attività e operazioni:

  1. l'impostazione e approvazione formale dei programmi per lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
  2. la vigilanza sugli obiettivi operativi dell'associazione e sulla gestione operata dal Direttore Esecutivo;
  3. l'approvazione del preventivo e il regolare monitoraggio dello stesso su base periodica;
  4. la predisposizione del bilancio consuntivo annuale e della relativa relazione illustrativa;
  5. la redazione di eventuali regolamenti interni all'associazione sulle materie di sua competenza;
  6. la nomina del Direttore Esecutivo, la determinazione dei Compiti e dei Poteri di quest'ultimo e la sua eventuale revoca;
  7. la vigilanza in ordine all'integrità dell'associazione e alla regolarità operativa della struttura della stessa;
  8. la garanzia della contestualizzazione operativa in ambito internazionale;
  9. l'assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'associazione, che non sia per legge o per statuto demandato all'Assemblea;
  10. la nomina del rappresentante dell'associazione all'interno dello Stichting Greenpeace Council.

Nell'esercizio dei propri compiti, il Consiglio Direttivo dovrà, in ogni caso:

  • proteggere il buon nome e il marchio Greenpeace;
  • osservare e promuovere il rispetto degli scopi dell'associazione da parte di tutti gli associati.

IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Articolo 14

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Ad esso spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma della medesima.

Egli inoltre:

  • convoca le Assemblee degli associati e le riunioni del Consiglio Direttivo;
  • presiede le adunanze del Consiglio Direttivo;
  • In caso di impedimento del Presidente, i suoi compiti sono svolti dal Vice Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 15

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dall'Assemblea tra persone di adeguata professionalità, di cui almeno uno iscritto ad albi professionali o al Registro dei revisori contabili.

I Revisori durano in carica tre esercizi e decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del terzo bilancio di competenza dell'Organo. I Revisori sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta.

Il Collegio dei Revisori provvede alla vigilanza contabile e amministrativa sulla gestione dell'associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e presenta una propria relazione all'Assemblea sui bilanci annuali. I Revisori partecipano alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 16

È facoltà dell'Assemblea costituire un Collegio dei Probiviri con funzioni conciliative e consultive. Tale Organo, se costituito, avrà il compito di conciliare le vertenze che possono sorgere tra gli associati e gli Organi dell'associazione relative a:

  • l'osservanza del presente statuto;
  • la violazione dello statuto e degli eventuali regolamenti;
  • le questioni in merito all'esclusione degli associati.

Il Collegio dei Probiviri, se costituito, sarà composto da tre componenti eletti dall'Assemblea, che resteranno in carica per un periodo di due anni. La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'associazione. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere adottate a maggioranza dei suoi componenti.

BILANCI

Articolo 17

La gestione finanziaria dell'associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e trasmesso all'Assemblea entro il primo trimestre dalla chiusura dell'esercizio. I bilanci consuntivi sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'associazione. Essi rappresentano le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.p.r. del 29 settembre 1973, n. 600 e sue eventuali modifiche e integrazioni.

I bilanci consuntivi devono essere accompagnati da un'apposita relazione illustrativa.

COMUNICAZIONI

Articolo 18

Ogni comunicazione o avviso scritto può essere notificato ad ogni associato personalmente o tramite posta prepagata, telex, posta elettronica, fonogramma o altro mezzo idoneo consentito dalla legge italiana.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Articolo 19

Lo scioglimento dell'associazione avviene in tutti i casi contemplati dal Codice Civile e qualora l'Assemblea straordinaria lo deliberi.

L'Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori.

Il patrimonio residuo a seguito della liquidazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della L.n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

RINVIO

Articolo 20

Per quanto non espressamente previsto, contemplato e regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi italiane vigenti in materia e, in particolare, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e sue eventuali modifiche e integrazioni.