{"id":20689,"date":"2024-01-24T16:43:46","date_gmt":"2024-01-24T15:43:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.greenpeace.org\/italy\/?p=20689"},"modified":"2024-02-22T17:31:16","modified_gmt":"2024-02-22T16:31:16","slug":"rigassificatore-nel-porto-di-piombino-il-tar-lazio-respinge-ricorso-di-comune-greenpeace-italia-e-wwf-italia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.greenpeace.org\/italy\/comunicato-stampa\/20689\/rigassificatore-nel-porto-di-piombino-il-tar-lazio-respinge-ricorso-di-comune-greenpeace-italia-e-wwf-italia\/","title":{"rendered":"Rigassificatore nel porto di Piombino: il TAR Lazio respinge ricorso di Comune, Greenpeace Italia e WWF Italia"},"content":{"rendered":"\n<p>Greenpeace Italia e WWF Italia hanno da sempre dichiarato la propria contrariet\u00e0 alla realizzazione di un rigassificatore nel porto di Piombino per ragioni legate agli impatti ambientali anche su aree marine di pregio, come il Santuario dei Cetacei, e a terra (che interessano il sito \u201c<em>Padule Orti-Bottagone<\/em>\u201d classificato come Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale della Rete Natura 2000 dell\u2019Unione Europea).\u00a0<\/p>\n\n<p>Le organizzazioni hanno fin dall\u2019inizio denunciato l\u2019assoluta anomalia di un procedimento ambientale autorizzatorio, che si \u00e8 concluso solo durante il processo davanti al TAR, mentre la messa in esercizio dell\u2019impianto risale a luglio dello scorso anno. Una procedura incredibile, che sovverte uno dei principi fondamentali del Codice dell\u2019Ambiente (e cio\u00e8 la completezza del progetto all\u2019atto della sottoposizione ad autorizzazione) e che, pertanto, costituisce un precedente gravissimo. Secondo Greenpeace Italia e WWF Italia, rappresentate in giudizio dall\u2019avvocato Andrea Filippini, il giudice amministrativo avrebbe dovuto certamente censurare la procedura senza precedenti. La ricerca di una soluzione all\u2019emergenza energetica determinatasi dopo l\u2019invasione dell\u2019Ucraina da parte della Russia, su cui peraltro la nave rigassificatrice non ha inciso, non pu\u00f2 giustificare lo stravolgimento delle procedure fissate dalla normativa di protezione ambientale italiana ed europea.&nbsp;<\/p>\n\n<p>Il TAR del Lazio ha, invece, ritenuto di non dover accogliere le motivazioni delle organizzazioni ambientaliste e quelle dell\u2019Amministrazione comunale: ora seguir\u00e0 un confronto con i legali e si valuteranno eventuali ulteriori azioni.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n<p>Certamente, la scelta di investire milioni di euro in un rigassificatore non va nella direzione di una seria azione per contrastare la crisi climatica, azione che passa prioritariamente dall\u2019uscita dalle fonti fossili. L\u2019utilit\u00e0 di nuove infrastrutture GNL, che utilizzano il gas naturale &#8211;&nbsp; costituito sostanzialmente da metano (CH4), un gas serra con potere climalterante fino a 83 volte quello della CO<sub>2 &#8211;<\/sub>&nbsp;\u00e8 inoltre dubbia anche sotto il profilo della sicurezza energetica, considerata la gi\u00e0 esistente capacit\u00e0 di approvvigionamento italiana (ben 83 miliardi di m<sup>3<\/sup>&nbsp;anno \u2013 gi\u00e0 epurata dal gas russo) e i dati decrescenti della domanda di consumo (68,5 miliardi di m<sup>3<\/sup>&nbsp;nel 2022, calo che nei primi 8 mesi del 2023 \u00e8 addirittura aumentato arrivando a -14,7% rispetto allo stesso periodo 2022).&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n<p>In conclusione, non si pu\u00f2 che riscontrare come il rigassificatore costituisca un investimento poco lungimirante che rischia pericolosamente di trasformarsi in&nbsp;<em>stranded&nbsp;asset<\/em>&nbsp;(investimento che perde valore prima di essere completamente ammortizzato), con severi costi per la collettivit\u00e0 e per gli obiettivi di decarbonizzazione.&nbsp;<\/p>\n\n<p>Ulteriore aspetto sconcertante della sentenza del TAR Lazio riguarda poi la condanna alle spese: non solo quella &#8211; pesantissima \u2013 a carico del Comune di Piombino (90.000 euro), ma anche quella di ben 15.000 euro per i ricorrenti ad&nbsp;<em>adiuvandum.&nbsp;<\/em>Specie questa seconda condanna non ha &#8211; di nuovo &#8211; precedenti nella giurisprudenza amministrativa e suona quasi come un invito ai portatori di interessi generali e diffusi, di cui comunque la Costituzione riconosce il ruolo attraverso il principio di sussidiariet\u00e0, a non occuparsi della cosa pubblica. Soprattutto per casi dibattuti e complessi come questo, (a testimoniarlo oltre 200 pagine di sentenza) \u00e8 giustificato l\u2019intervento&nbsp;<em>ad&nbsp;adiuvandum<\/em>&nbsp;da parte delle associazioni di protezione dell\u2019ambiente per cui la condanna alle spese in tale misura appare particolarmente grave e significativa.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le organizzazioni ambientaliste hanno fin dall\u2019inizio denunciato l\u2019anomalia del procedimento autorizzatorio riguardante la nave rigassificatrice, ma le loro motivazioni e quelle del Comune non sono state accolte. I prossimi passi.<\/p>\n","protected":false},"author":33,"featured_media":16425,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ep_exclude_from_search":false,"p4_og_title":"","p4_og_description":"","p4_og_image":"","p4_og_image_id":"","p4_seo_canonical_url":"","p4_campaign_name":"","p4_local_project":"","p4_basket_name":"","p4_department":"","footnotes":""},"categories":[20,17],"tags":[18,32],"p4-page-type":[23],"class_list":["post-20689","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-denuncia","category-proteggi","tag-mare","tag-energia","p4-page-type-comunicato-stampa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/italy\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20689","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/italy\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/italy\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/italy\/wp-json\/wp\/v2\/users\/33"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/italy\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=20689"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/italy\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20689\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":20691,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/italy\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20689\/revisions\/20691"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/italy\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16425"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/italy\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=20689"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/italy\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=20689"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/italy\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=20689"},{"taxonomy":"p4-page-type","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/italy\/wp-json\/wp\/v2\/p4-page-type?post=20689"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}